Con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, l’Inps è intervenuto in merito all’abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, della contribuzione e degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a far data dal 1° gennaio 2017.
Si precisa che è inoltre intervenuta la cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario di mobilità pari allo 0.30% della retribuzione imponibile).
Con riferimento alle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità:
- le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità;
- per i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso, quindi il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.