La nuova mobilità green sta entrando con forza nelle Aziende per cercare di rendere lo sviluppo sostenibile.
Più in generale si sta diffondendo sempre più il welfare aziendale associato al tema della sostenibilità volto ad aumentare l’attenzione verso le tematiche green e l’impatto ambientale.
Welfare aziendale: trasporto pubblico locale e trasporto collettivo aziendale
Il paniere dei servizi welfare messi a disposizione del lavoratore dipendente, da parte del datore di lavoro, comprende la possibilità di erogare o di rimborsare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico locale (“buoni TPL”) sostenuto dai propri dipendenti e dai loro familiari, senza che ciò possa generare imponibilità fiscale, contributiva previdenziale, assistenziale e assicurativa, anche per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro e in giorni non lavorativi.
L’articolo 51, c. 2, lett. d) del TUIR, prevede infatti, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (purché fiscalmente a carico).
Ma cosa si intende per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico?
È stato precisato che per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato, quindi, sono ricompresi nell’ambito di operatività della norma in esame solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Cosa si intende, invece, per trasporto pubblico locale?
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Atteso l’ampio riferimento all’ambito “locale, regionale e interregionale” contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
Inoltre, come previsto dall’art. 51, c. 2, lett. d) del TUIR, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.
Più precisamente si tratta di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dall’abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa (c.d. navette aziendali).
Affinché tale servizio non rilevi come reddito di lavoro dipendente è necessario che:
- il trasporto sia rivolto alla generalità dei dipendenti o ad intere categorie di dipendenti (c.d. categorie omogenee);
- che il rapporto contrattuale si instauri direttamente fra il datore di lavoro e l’impresa di trasposto. Quindi non possono essere rimborsate le spese sostenute direttamente dal lavoratore.
È così che, in questo scenario di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile, si inserisce la figura del Mobility Manager, il riconoscimento dei c.d. “buoni mobilità” ai lavoratori e viene confermata per l’anno 2023 la piena operatività del bonus trasporti.
Il Mobility Manager
La figura del Mobility Manager nasce per favorire lo sviluppo di strumenti di mobilità utili al decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.
Introdotto già a partire dal 1998 nelle aziende pubbliche con più di 300 dipendenti e nelle imprese private con più di 800 dipendenti, con il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) il Governo è intervenuto abbassando ulteriormente il limite dimensionale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che, si precisa, ad oggi condiziona le Aziende con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in centri urbani e metropolitani con più di 50.000 abitanti.
Le Aziende e le P.A. aventi le caratteristiche sopra dette sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale nominando un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale.
Sul punto, specifichiamo che il Piano degli spostamenti casa – lavoro (PSCL), finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato a motore, è volto ad individuare le misure utili a orientare gli spostamenti casa–lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.
Il Piano, dovrà essere redatto seguendo le precise linee guida previste dal decreto ministeriale del 12 maggio 2021.
In quest’ottica il Mobility Manager promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità dei lavoratori, collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
Buoni Mobilità
I buoni mobilità sono destinati indistintamente a lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I buoni in oggetto possono raggiungere l’importo pro-capite massimo di 40,00 euro mensili e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che prendono parte all’iniziativa.
Con la risposta a Interpello n. 274 del 4 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa circa il corretto regime di imposizione fiscale degli stessi, chiarendo che i buoni mobilità “non trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici e coerenti con obbiettivi di sostenibilità aziendale”.
Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali.
Ne consegue, pertanto, che ogni qualvolta si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle suddette categorie reddituali, tale arricchimento non è assoggettabile a imposizione diretta e, non costituendo reddito da lavoro, l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di imposizione pari a 258,23 euro.
Bonus Trasporti
Dopo la prima edizione del 2022 prevista dal Decreto c.d. Aiuti (D.L. n. 50/2022) la conferma del contributo per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario è arrivata con il Decreto c.d. Trasparenza (D.L. n. 5/2023).
Tuttavia, per l’anno in corso, si restringe la platea degli aventi diritto e, mentre il precedente beneficio era riconosciuto alle persone fisiche con un reddito 2021 entro i 35.000 euro, per il 2023, invece, possono fruirne le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A far data dal 18 aprile 2023 è attiva la piattaforma digitale per accedere al Bonus in commento e, la misura sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 100 milioni di euro.
Per espressa previsione normativa, il bonus che, potrà essere richiesto oltre che per sé stessi anche per i figli minorenni a carico, potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti:
– per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
– per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.
Appare opportuno in questa sede ricordare che il bonus:
– è nominale, ossia potrà essere richiesto solo da chi utilizza il mezzo pubblico;
– è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
– non è cedibile;
– non costituisce reddito del beneficiario;
-non incide nel calcolo dell’ISEE.
Resta ferma la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.
In presenza del buono, tale detrazione spetterà sulla spesa rimasta a carico del beneficiario, ossia sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sarà sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento.