Modello OT/24 2016: quali sono le novità?
Come noto, l’Inail permette di applicare con uno sconto sui premi denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. L’oscillazione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. 
In base al DM 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo:
– fino a 10, riduzione del 28%;
– da 11 a 50, riduzione del 18%;
– da 51 a 200, riduzione del 10%;
– oltre 200, riduzione del 5%.
Possono beneficiarne, previa domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e che abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito Inail entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica.
L’Inail ha predisposto un elenco contenente la documentazione che l’Istituto ritiene utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24 .Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l’istanza di riduzione (i documenti devono avere data nell’anno antecedente a quello in cui si presenta la domanda).
Resta invariato il punteggio pari a 100 che l’Azienda deve ottenere, sommando interventi dei gruppi A, B e C, per poter accedere alla riduzione.
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato