AGGIORNAMENTO del 17 novembre 2017
INPS: COME FUNZIONA IL FONDO DI GARANZIA DEL TFR
Con la Legge n. 297 del 29 maggio 1982, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ultimo nel pagamento.
Beneficiari dell’intervento del Fondo sono i lavoratori dipendenti, ad eccezione di:
- Impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole e gli operai a tempo determinato;
- Lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato;
- Giornalisti professionisti.
FUNZIONAMENTO DEL FONDO
Il Fondo di garanzia del TFR è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.
Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria;
- l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o le ultime tre mensilità.
Quando il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito, il Fondo di garanzia del TFR interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali.
Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l’intervento del Fondo sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
- l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata.
Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).
La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Invece, devono essere escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande al Fondo possono essere presentate telematicamente dal sito dell’Istituto nella sezione Servizi Online, attraverso il Contact Center oppure attraverso il patronato.
La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.
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