Normalmente la NASPI viene percepita mensilmente. Tuttavia, ci sono delle circostanze in cui chi beneficia dell’indennità può richiedere la liquidazione anticipata della NASPI in un’unica soluzione. È il caso di:
- avvio di un’attività di lavoro autonomo;
- apertura di un’impresa individuale;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- costituzione di società di capitali unipersonali caratterizzate dalla presenza di un unico socio e responsabilità illimitata dello stesso (perché parificate ad imprese individuali);
- costituzione o ingresso in società di persone, in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa.
Requisiti e importo spettante
Il requisito richiesto è quello che il richiedente sia nella condizione di avere diritto all’indennità NASPI (quindi abbia presentato regolarmente la domanda).
L’importo spettante corrisponde alle indennità mensili NASPI non ancora percepite (non rientra in questo importo l’eventuale assegno al nucleo familiare che l’Istituto erogava insieme alla disoccupazione).
Il periodo residuo di NASPI, oggetto di richiesta di liquidazione anticipata, non risulterà coperto da contribuzione figurativa e sull’importo erogato dall’Istituto verrà operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.
Presentazione della domanda
La domanda di anticipazione dell’Indennità NASPI si presenta:
- online dal sito dell’Istituto;
- telefonicamente chiamando il numero verde
- attraverso intermediari abilitati (come ad esempio i patronati).
La domanda deve essere corredata dalla documentazione che attesta l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività autonoma.
Il termine di presentazione della domanda è di 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Se l’attività autonoma è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASPI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASPI.
Decadenza del diritto
I requisiti richiesti per l’erogazione della NASPI anticipata ed in unica soluzione devono essere mantenuti per tutto il periodo per il quale l’indennità corrisposta sarebbe durata se fosse stata liquidata mensilmente.
Quindi, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza suddetta, dovrà essere restituita l’indennità percepita anticipatamente.