Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’introduzione della NASpI, con particolare riferimento a: destinatari, requisiti, calcolo e misura, durata della prestazione, presentazione della domanda, decorrenza della prestazione e incentivo all’autoimprenditorialità.
Si ricorda che la NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.