NASpI: ulteriori chiarimenti operativi da parte dell’Inps
Con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la fruizione della NASpI, e in particolare:
• i periodi di aspettativa sindacale, quelli di CIG in deroga a zero ore e quelli di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, vanno considerati come neutri, pertanto ciò comporta un ampliamento del quadriennio entro il quale ricercare la contribuzione utile per la nuova indennità;
• l’Istituto ha preso atto dei contenuti dell’interpello n. 13/2015 del Ministero del Lavoro secondo il quale hanno diritto alla NASpI sia i lavoratori che hanno accettato l’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 che quelli che hanno subito un licenziamento di natura disciplinare;
• con riferimento al lavoro accessorio, è stato precisato che fino ad un massimo di 3.000 euro netti corrisposti con i voucher, la NASpI non subisce alcuna decurtazione. Qualora invece i compensi raggiungano la soglia dei 7.000 euro netti l’indennità di disoccupazione corrisposta subisce una decurtazione e il lavoratore ha 30 giorni di tempo per informare l’INPS;
• con riferimento al lavoro intermittente è stato invece chiarito che se è prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, il lavoratore mantiene il trattamento NASpI se la somma tra i compensi e il trattamento di sostegno non supera gli 8.000 euro. Se il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, la NASpI resta sospesa per le giornate di effettiva occupazione. Resta ferma la cumulabilità se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e il lavoratore mantiene lo status di disoccupato.
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