La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 3 dicembre 2015 (rif. causa C-338/14) è intervenuta in merito alla casistica di un agente che, a seguito del recesso da parte del preponente ha richiesto, oltre al pagamento dell’indennità per la cessazione del rapporto, anche un risarcimento danno.
Sul punto è stato stabilito che ciascuno Stato dell’UE deve operare una scelta, individuando uno solo dei due sistemi di indennizzo spettante all’agente in caso di estinzione del contratto.
Da tale pronuncia ne deriva che la concessione del risarcimento dei danni non può consistere in un duplice indennizzo, ottenuto sommando l’indennità di clientela e il risarcimento per la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione del contratto.