Nessun cambio di unità produttiva per la lavoratrice che riprende il lavoro dopo una gravidanza

Nessun cambio di unità produttiva per la lavoratrice che riprende il lavoro dopo una gravidanza paserioCon la sentenza n. 13455 del 30 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che la lavoratrice rientrata in azienda dopo una gravidanza, deve riprendere l’attività nella stessa unità produttiva dov’era occupata all’inizio del periodo di gravidanza.

Tuttalpiù potrà essere occupata in un’altra unità produttiva solo se ubicata nello stesso comune.

Quanto sopra esposto risulta conforme al dettato dell’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, che costituisce una parte delle garanzie rivolte ad assicurare la funzione familiare della donna e la tutela della maternità.

 

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