La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei criteri di scelta dei lavoratori posti in mobilità al termine della procedura di licenziamento collettivo, emettendo due sentenze di fatto in contrasto riguardo i criteri di scelta indicati dalla legge, in mancanza di indicazioni nell’accordo collettivo, ovvero, in concorso tra loro, i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecnico produttive.
– Sentenza n. 21015 del 16 ottobre 2015: la Cassazione afferma che il datore di lavoro non può restringere la scelta dei lavoratori da porre in mobilità alle sole figure professionali del reparto o settore in cui sono stati ravvisati gli esuberi ma, nel rispetto dei principi generali di correttezza, deve estendere la propria valutazione anche ad altri settori non interessati alla riduzione ove operino lavoratori con professionalità equivalenti;
– Sentenza n. 21476 del 21 ottobre 2015: la Corte dichiara che è legittimo delimitare il campo di applicazione nel solo settore interessato da un esubero di personale.
Sulla base di quanto sopra riportato, si auspica un intervento delle Sezioni Unite.