Non residenti: l’operatività per il calcolo di detrazioni e deduzioni
Con il DM 21 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2015, è stato previsto che i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni) determinano l’imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 Tuir, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.
Per la determinazione degli oneri deducibili e delle detrazioni, i soggetti non residenti, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano le relative condizioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. n. 445/2000).

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato