Di seguito riportiamo le principali novità in materia di collocamento obbligatorio introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 e dagli altri decreti del Jobs Act.
D: le aziende che devono assolvere l’obbligo, come devono procedere? La richiesta è nominativa oppure numerica?
R: Per le aziende del settore privato l’avviamento numerico è sostituito da quello nominativo. Qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato nei termini previsti, rientra invece in gioco l’avviamento numerico.
D: è possibile avviare un lavoratore tramite somministrazione e computarlo nelle quote di riserva?
R: il D.Lgs. n. 81 /2015, stabilisce che in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, essi vengono computati nella quota di riserva prevista dall’art. 3 della L. n. 68/1999.
D: coloro che percepiscono la pensione di invalidità, sono considerati lavoratori computabili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo?
R: il campo di applicazione della norma è stato ampliato ai percettori di pensione di invalidità (soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 della L. n. 222/1984).
D: cos’è cambiato per le aziende che raggiungono i 15 dipendenti?
R: Attualmente, l’assunzione di un lavoratore disabile in queste aziende scatta nel caso di una nuova assunzione, quindi, in realtà, i dipendenti salgono a 16; inoltre, il datore di lavoro ha tempo 12 mesi dal momento in cui è stato instaurato il nuovo rapporto, per adempiere a tale obbligo.
A partire dal 1° gennaio 2017, invece, i datori di lavoro che, per effetto di nuove assunzioni, raggiungano la soglia dei 15 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per adempiere.
D: qual è la sanzione per chi non ottempera agli obblighi previsti in materia di collocamento disabili?
R: Per le aziende che non ottemperino entro tale termine, trova applicazione la sanzione amministrativa pari a 62,77 euro per ogni giorno lavorativo.
D: nel computo possono essere ricompresi solo i lavoratori già portatori di disabilità prima dell’assunzione?
R: nel computo nella quota di riserva sono inclusi i lavoratori già disabili prima dell’assunzione anche se non assunti tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra o con disabilita intellettiva o psichica superiore al 45%.
D: esistono delle imprese esonerate da tale obbligo? Quali adempimenti ulteriori devono porre in essere?
R: le imprese private e gli Enti pubblici economici possono autocertificare l’esonero dall’obbligo per tutto il personale adibito a lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; tuttavia risulta dovuto un importo giornalieri pari a 30,64 euro per ciascun lavoratore disabile non occupato autocertificazione.
D: esistono delle agevolazioni per le imprese che assumono lavoratori disabili?
R: sì e a partire dal 1° gennaio 2016, gli incentivi vengono erogati direttamente l’Inps mediante il sistema del conguaglio contributivo. L’incentivo presenta le seguenti caratteristiche:
– durata complessiva di 36 mesi;
– ammontare pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra;
– ammontare pari al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con una riduzione della capacita lavorativa tra il 67% ed il 79% oppure se le minorazioni riferite alla tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra siano comprese tra la quarta e la sesta categoria;
– ammontare pari al 70% nel caso venga assunto un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%. In questo caso l’agevolazione è riconosciuta per 60 mesi. Per questa fattispecie, vi è anche la possibilità di instaurare un rapporto a di durata non inferiore a 12 mesi; in questo caso il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.
Inoltre, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili erogherà i contributi per il rimborso forfettario delle spese necessarie per l’adeguamento delle postazioni lavorative occupate da lavoratori portatori di handicap
superiore al 50%, per l’approntamento di tecnologie da lavoro, per la rimozione di barriere architettoniche.