Nullità del licenziamento durante il periodo protetto

Con sentenza n. 475 del 11/01/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità del licenziamento della madre durante il periodo protetto (dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino).

Nel caso di specie, la dipendente ha impugnato il licenziamento intimato prima del compimento dell’anno della figlia. La Corte di Cassazione ha quindi confermato che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno.

 

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