L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 entrato in vigore il 24 settembre 2015, reca indicazione della nuova procedura per le dimissioni o risoluzione consensuale, la quale si applica a tutte le dimissioni e risoluzioni consensuali con esclusione solo per i casi di risoluzione o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, per le quali rimane confermata la procedura di convalida presso il servizio ispettivo competente per territorio.
Per tutti gli altri casi, quindi, dovrà essere osservata la nuova procedura a pena di inefficacia delle dimissioni o risoluzione.
L’atto di recesso verrà formato esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate in un successivo decreto attuativo, al momento non ancora emanato.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo suddetto, il lavoratore avrà la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Con il citato decreto attuativo, saranno stabilite le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
Sono previste pesanti sanzioni per la contraffazione dei moduli: oltre a commettere reato, il datore di lavoro che alteri i moduli sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.