NUOVE ISTRUZIONI INPS PER LA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

Con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alla corresponsione, per il biennio 2014-2015, di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per la corresponsione di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale.
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Al beneficio possono accedere, esclusivamente, le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione.
Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (es. coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).
Sono escluse:
• le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
• le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
• le lavoratrici in fase di gestazione.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. 

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