Nuove prestazioni occasionali: indicazioni in materia di sanzioni dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 5/2017 del 9 agosto 2017 e con la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, ha fornito indicazione al proprio personale ispettivo sulle sanzioni in materia di nuove prestazioni occasionali.

  • SUPERAMENTO DEL LIMITE ECONOMICO DI 2.500 EURO O DEL LIMITE DI DURATA DELLA PRESTAZIONE PARI A 280 ORE NELL’ARCO DI UN ANNO CIVILE (o del diverso limite nel settore agricolo): questa violazione comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. Questo vale per tutti gli utilizzatori, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni;
  • UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA PARTE DI AZIENDE PER CUI È VIETATO O PER LAVORATORI ESCLUSI: questa violazione comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data di inizio del rapporto.

Inoltre si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

  • MANCATE COMUNICAZIONI: in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non comunicata.

 

 

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