Con il D.L. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti ter”, è stato previsto un nuovo bonus una tantum del valore di 150 euro a favore di lavoratori dipendenti. L’indennità sarà erogata, una sola volta, nel mese di competenza di novembre e sarà subordinata al rispetto di requisiti più stringenti rispetti al precedente bonus 200 euro. Analizziamone di seguito le caratteristiche principali.
Di cosa si tratta?
La nuova indennità introdotta dal Governo di fatto va a replicare, seppur in misura ridotta, quanto già previsto con il precedente bonus 200€ erogato nella mensilità di luglio di quest’anno. Lo scopo dell’esecutivo è quello di offrire un sostegno concreto ai lavoratori dipendenti a fronte del vertiginoso aumento inflazionistico registrato negli ultimi mesi. Si tratta infatti di una somma erogata una tantum, direttamente dal datore di lavoro, totalmente esente sia dal punto di vista previdenziale che fiscale. L’indennità in oggetto risulta inoltre essere non cedibile, non sequestrabile e impignorabile.
Lavoratori beneficiari
Ai sensi dell’art. 18 del citato D.L., sono destinatari del bonus 150 euro, i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti previsti all’articolo 19, commi 1 e 16 ossia pensioni di qualsiasi tipo e nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Si tratta infatti delle prestazioni per le quali sarà l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum.
Come si può ben notare, a differenza del precedente bonus 200 euro, la retribuzione imponibile che dà diritto all’indennità passa da 2.692 euro a 1.538 euro. Scompare inoltre l’ulteriore requisito previsto dal precedente bonus, ossia l’aver beneficiato dell’applicazione dell’esonero contributivo dello 0,80% oggi incrementato al 2%.
Ulteriori lavoratori destinatari
Il bonus in oggetto sarà altresì erogato, a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, risultino avere almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Resta inteso che in tal caso il pagamento da parte dell’INPS, sarà residuale, e la relativa domanda dovrà essere presentata unicamente dai lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
Sempre a domanda, l’indennità una tantum sarà erogata ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti risultino attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 e che risultino iscritti alla Gestione Separata.
Un particolare regime interessa infine lavoratori domestici. L’INPS erogherà infatti nel mese di novembre l’indennità di 150 euro a coloro i quali abbiano beneficiato dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 e che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-ter.
Modalità di erogazione
A differenza del precedente bonus 200 euro, che aveva sollevato diversi dubbi interpretativi in ordine al corretto mese di erogazione, il legislatore ha stabilito chiaramente che l’indennità in oggetto sarà corrisposta con il prospetto di paga del mese di competenza di novembre 2022. Anche in questo caso il bonus sarà riconosciuto in automatico dal datore di lavoro, previa compilazione da parte del lavoratore di apposita autodichiarazione, al fine di attestare l’assenza di cause di incompatibilità. Il datore di lavoro potrà poi recupere quanto anticipato per conto dell’INPS conguagliando le relative somme della denuncia UNIEMENS mensile.
Precisazioni da parte dell’INPS
Con la circolare n. 116 del 17/10/2022 l’Istituto ha fornito alcune precisazioni. In particolare, è stato chiarito che l’indennità deve essere altresì erogata ai lavoratori anche nel caso in cui la retribuzione del mese di novembre 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati come CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali: in questo specifico caso l’indennità una tantum sarà erogata solo ed esclusivamente nel momento in cui la retribuzione teorica risulti inferiore ai 1.538,00 euro. Diversamente, la predetta indennità non potrà essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto, come nel caso di un’aspettativa non retribuita.