Il Ministero del Lavoro, con interpello in materia di sicurezza n. 7 del 2 novembre 2015, ha fornito un parere in merito all’obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.
Il Ministero, sul punto, ha precisato che l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità, per il datore di lavoro di delegare i propri obblighi (eccezion fatta per la valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP) ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perchè la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste ovvero:
– la forma scritta;
– la certezza della data;
– il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate;
– la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Infine, il legislatore ha espressamente previsto che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto“, elemento che la distingue dal conferimento di incarico.
Ciò implica la possibilità di una non accettazione della stessa.