Obbligo di recupero, da parte del datore di lavoro, in caso di indebita erogazione di assegni familiari
Con la sentenza n. 8873 del 4 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro ha l’obbligo di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo. 
L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore, in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
Infatti, l’art. 24 del D.P.r. n. 797/1955 stabilisce che: “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”. 
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