Con la sentenza n. 26467 del 21 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che in caso di licenziamento a seguito di soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere con il repêchage.
Infatti, il datore deve identificare e comunicare al lavoratore le altre posizioni aziendali disponibili, sia pur di contenuto professionale inferiore (mansioni non equivalenti) e ha l’onere di prospettare al lavoratore la possibilità di essere utilizzato in tali mansioni quale alternativa rispetto alla cessazione per soppressione del posto di lavoro.