L’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 ha ridisciplinato i profili sanzionatori applicabili in caso di omessa o infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro operando un’espressa distinzione tra i due concetti posti a fondamento della sanzione: l’omissione, da un lato, e l’infedele registrazione dall’altro.
OMESSA REGISTRAZIONE: la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Per quanto riguarda l’omissione, viene quindi precisato che la registrazione deve intendersi omessa complessivamente.
INFEDELE REGISTRAZIONE: la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Relativamente alla natura di “infedele” registrazione, il Ministero del Lavoro aveva già precisato il carattere di difformità che deve sussistere tra i dati registrati e l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto.
In sostanza l’omessa o l’infedele registrazione non si configurano quando un determinato rapporto di lavoro viene riqualificato in un altro: ne consegue che devono ritenersi regolari le registrazioni effettuate in conseguenza del rapporto di lavoro che in sede ispettiva viene disconosciuto e convertito in un altro.
Di seguito si riporta il testo del citato art. 22 c. 7 del D.Lgs. n. 151/2015:
“Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”.