Omesso versamento dei contributi: due regimi sanzionatori

In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali, facendo seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 in materia di depenalizzazione dei reati, con il messaggio n. 804 del 22/02/2016 l’Inps ha precisato che:

  • nel caso in cui le ritenute previdenziali non versate siano di importo superiore a 10.000 euro, l’omesso versamento è punito con la reclusione fino a 3 anni cui si cumula la multa fino a euro 1.032;
  • nel caso in cui le ritenute previdenziali non versate siano di importo inferiore o pari a euro 10.000 annui, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
  • qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, si ha un’ipotesi di non punibilità.

Il citato decreto prevede espressamente che le nuove sanzioni amministrative trovino applicazione anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 sempre che il procedimento penale non sia stato ancora definito con sentenza o decreto irrevocabili.

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