Con la circolare n. 331248 del 10 novembre 2015 la Guardia di Finanza ha fornito istruzioni in merito alla corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio tributario previsto dal D.Lgs. n. 158/2015, il quale prevede l’applicazione della sanzione al datore di lavoro sostituto d’imposta anche per l’omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione, ampliando l’oggetto della tutela penale, che originariamente riteneva che costituisse reato solo la condotta del sostituto che non versava le ritenute certificate.
L’attuale formulazione invece sanziona anche l’omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione, quindi per configurare il reato di omesso versamento delle ritenute, le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma è sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
Un’altra novità consiste nell’innalzamento della soglia di punibilità, che passa da 50.000 euro a 150.000 euro.