Con la sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la richiesta di versamento ai fini della costituzione della rendita pensionistica a carico dello stesso soggiace alla prescrizione decennale.
La Corte osserva, infatti, che già con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016 era stato enunciato il principio secondo il quale il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita pensionistica vitalizia, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.
Si precisa altresì che nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all’ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all’ente assicuratore.