La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37075 del 15 settembre 2015, in materia di omesso versamento di ritenute operate a titolo di sostituto d’imposta e dell’accertamento del reato, ha evidenziato come la più recente giurisprudenza si è orientata nel considerare quale prova delle ritenute effettivamente operate, il modello 770, ove mancassero le certificazioni.
Secondo il nuovo orientamento della suprema Corte, quando il modello 770 viene utilizzato quale prova del reato, viene utilizza una prova indiretta e non del tutto idonea alla configurazione del reato.
Pertanto, ad oggi, sono due gli indirizzi giurisprudenziali sul punto:
– secondo il primo indirizzo, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può essere fornita mediante l’allegazione dei modello 770 proveniente dallo stesso datore di lavoro;
– il secondo indirizzo, va ricordato, ad oggi minoritario, la prova dell’elemento costitutivo del reato, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del modello 770 proveniente dal datore di lavoro poiché il modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituti sono documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondono a finalità non coincidenti, e non sono consegnati o presentati contestualmente.