OMESSO VERSAMENTO: LA NOTIFICA INPS NON È PERFEZIONATA CON LA COMPIUTA GIACENZA DELLA RACCOMANDATA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43308 del 16 ottobre 2014, si è espressa in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Sul punto la stessa ha affermato che, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, non può generalmente ritenersi idonea e valida una comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione effettuata mediante raccomandata postale che sia stata restituita dall’ufficio postale al mittente per compiuta giacenza.
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