Le associazioni ONLUS sono caratterizzate dal divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e, questo divieto, costituisce un limite che coinvolge anche la determinazione delle retribuzioni del personale dipendente.
COSA PREVEDE LA NORMATIVA?
Nelle associazioni ONLUS si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori dipendenti di retribuzioni superiori del 20% rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 294/2002, è intervenuta in merito a questo aspetto individuando alcune condizioni in presenza delle quali potrebbe essere consentita, ad una associazione ONLUS, la corresponsione di stipendi superiori al predetto limite, passando attraverso un’apposita istanza indirizzata alla Direzione regionale competente per territorio.
Affinché tale istanza possa essere accolta, è necessario che la ONLUS sia in grado di provare che la corresponsione di retribuzioni superiori del 20% rispetto a quelle previste dai contratti collettivi per le stesse qualifiche, non integri un comportamento antielusivo, dimostrando cioè:
- l’effettiva corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di stipendio o salario;
- la necessità di acquisire, quale causa della corresponsione nella misura superiore a quella prevista dalla legge, specifiche professionalità (allegando il curriculum vitae del personale).
UN’OPPORTUNITÀ: LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Bisogna considerare che l’erogazione di retribuzioni più elevate rispetto ai minimi contrattuali ai lavoratori di una ONLUS nasce spesso dalla necessità di incentivare il personale di un ente con vocazione sociale e, di conseguenza, tale incentivo diventa importante per migliorare il funzionamento e per meglio perseguire le finalità assistenziali e sociali dell’ente stesso.
Per soddisfare questa esigenza è necessario individuare una soluzione compatibile con l’intreccio normativo vigente.
Ricordiamo che, siccome la norma che impone il limite (ovvero il D.Lgs. n. 460/1997) fa espresso riferimento a “salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dal contratti collettivi”, e considerato l’attuale trend legislativo nei confronti della definizione di “contratti collettivi” secondo il quale con contrattazione collettiva si intende la contrattazione di qualsiasi livello (quindi anche territoriale o aziendale), potremmo pensare di equiparare una contrattazione aziendale a quella nazionale.
In base a questo ragionamento, utilizzando un contratto aziendale, dovrebbe essere possibile istituire degli elementi retributivi che, proprio perché istituiti passando dalla contrattazione collettiva, siano ammessi anche oltre il limite del 20%.
Questa interpretazione, ad avviso di chi scrive, non è in contrasto con la norma, né nasconde comportamenti elusivi o fraudolenti; ricordiamo infatti che per sottoscrivere un contratto aziendale è necessario passare dalla concertazione sindacale, che garantisce la trasparenza del processo.
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Per approfondimenti consulta: Lavoratori dipendenti nelle Onlus: limite alla retribuzione