Operatività del Fondo di solidarietà residuale
Con il messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, l’Inps ha comunicato che, con decorrenza 18 dicembre 2015, possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà residuale, le quali saranno riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015. L’intervento può essere richiesto per (N.B. nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività):
– eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;
– situazioni temporanee di mercato;
– riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
– contratti di solidarietà;
– procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015).
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