L’Aran ha risposto ad un quesito riferito alla quantificazione dei giorni di ferie che spettano annualmente al personale assunto a tempo determinato e a tempo parziale a 26 ore settimanali nel caso del tempo parziale e agli effetti dell’orario di lavoro sulla spettanza dei 3 giorni di permesso per motivi personali.
Se tale interpretazione è corretta, sulle suddette problematiche si ritiene utile precisare quanto segue:
FERIE: nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, in materia di ferie, a norma dell’art. 7 c. 10 lett. a) del CCNL del 14.9.2000, al personale assunto a termine competono solo i giorni di ferie maturati in relazione alla durata del servizio prestato. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo delle ferie in relazione alle tre diverse tipologie di tempo parziale contrattualmente previste, si precisa:
– PART TIME ORIZZONTALE: il lavoratore ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno anche se il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera;
– PART TIME VERTICALE: al lavoratore spetta un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, confrontate con le ordinarie giornate d’obbligo previste nel rapporto a tempo pieno. Quindi, il numero di giorni di ferie dovrà essere riproporzionato in relazione alle giornate di lavoro previste nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (per le modalità operative vedasi orientamento applicativo RAL340);
– PART TIME MISTO: in questo caso trovano applicazione entrambe le forme di riproporzionamento previste, sia quella per il tempo parziale verticale che quella per il tipo orizzontale. Ai fini della quantificazione dei giorni di ferie spettanti troverà applicazione la regola prevista per il part time verticale, mentre per ciò che riguarda il trattamento economico troverà applicazione il riproporzionamento previsto per il part time orizzontale;
– PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI: analoghe regole trovano applicazione per i 3 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 19 c. 2 del CCNL del 6.7.1995. Quindi, al lavoratore con part time orizzontale i 3 giorni di permesso sono riconosciuti per intero e nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, troveranno applicazione le regole del riproporzionamento. Al lavoratore a termine non possono essere riconosciuti tali permessi retribuiti come già chiarito con l’orientamento applicativo RAL386.