Part time: la retribuzione si calcola in percentuale rispetto al tempo pieno

Con la sentenza n. 19269 del 2 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di lavoro part time, la retribuzione si calcola in percentuale rispetto al tempo pieno ai fini del rispetto del principio di non discriminazione.

Il caso è quello di una società che determinava la retribuzione per i lavoratori part time in base al peso effettivo dell’orario di lavoro ridotto, ovvero in base alle ore di lavoro effettive, e non in base alla relativa percentuale rispetto al full time.

Il calcolo avveniva dividendo le ore teoriche di lavoro mensile per quelle effettive del mese di riferimento; quanto ottenuto veniva moltiplicato per le ore giornaliere effettivamente lavorate nello stesso mese dal lavoratore part time per venir poi diviso per le ore teoriche mensili del lavoratore full time e moltiplicato per cento, esprimendo, quindi, la percentuale della retribuzione mensile spettante nel mese di riferimento al lavoratore part time.

La determinazione finale della percentuale di retribuzione mensile dovuta al lavoratore part time risentiva dunque di dati e criteri di calcolo del tutto eterogenei rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo per il full time, il che costituiva elemento di discriminazione in violazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000.

La norma, infatti impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL prescinde dal rigore ricostruttivo dell’orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario.

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato