Part time: senza contratto scritto, la contribuzione è dovuta in misura intera

Con la sentenza n. 16586 del 5 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro part time senza contratto scritto, la contribuzione è dovuta in misura intera come se fosse un tempo pieno.

Pertanto, il contratto part time privo della forma scritta non è nullo, ma tale carenza formale risulta rilevante sul sistema contributivo “ridotto”, il quale risulta applicabile solo in presenza di tutti i presupposti formali (stipula per iscritto, indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno).

Quindi, è consentita l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato in maniera tale da consentire agli organi amministrativi di controllo di effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione.

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