Con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016, l’Inps fornisce chiarimenti in materia di indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro (art. 16 D.Lgs. n. 151/2001).
Le istruzioni riguardano:
- il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto;
- l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
È inoltre ribadito il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.