Con la sentenza n. 13179 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di passaggio d’appalto, il rischio di rivendicazione della costituzione del rapporto in capo all’impresa subentrante permane anche dopo il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento da parte del precedente datore di lavoro.
Questo perché, in caso di cambio di gestione dell’appalto e quindi di passaggio dei lavoratori all’impresa aggiudicatrice del nuovo appalto, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante costituisce una domanda diretta ad accertare e comunque a costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto.
Tra l’altro, l’acquisizione del personale impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non costituisce trasferimento d’azienda o parte di azienda; anche questa considerazione prova che l’assunzione avviene ex novo.
Rimane, invece, l’obbligo di impugnativa nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento nelle ipotesi di interposizione illecita, quando cioè l’azione del lavoratore è volta alla stabilizzazione presso il datore di lavoro ritenuto effettivo.