Passaggio dei soli dipendenti: quando si configura comunque trasferimento d’azienda?

passaggio dipendenti cessione azienda studio paserioLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016, ha asserito che nel caso in cui un gruppo di lavoratori sia stato riassunto da un nuovo appaltatore di servizi subentrato a un precedente il quale aveva provveduto al licenziamento degli stessi lavoratori, risulta applicabile il dettato dell’art. 2112 del c.c. che disciplina il trasferimento d’azienda, il quale prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario e che il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano.

La Suprema Corte ha riconosciuto la fattispecie del trasferimento di azienda nel caso in cui il subentro riguardi anche solo un gruppo, purché coordinato, di dipendenti perché, anche in questa fattispecie si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale conserva la sua identità.

Pertanto si evince che, per identificare un trasferimento d’azienda è sufficiente che vi sia il subentro del nuovo imprenditore in una struttura organizzativa idonea all’esercizio dell’impresa.

Questo potrà verificarsi, oltre che per effetto di un contratto di cessione dell’azienda, anche in occasione di qualsiasi altro fatto che provochi una successione nell’impresa (es. successione di un imprenditore a un altro in un appalto di servizi, mutamento della titolarità di una concessione a seguito di un atto autoritativo della pubblica amministrazione, successione ereditaria, legittima o testamentaria).

 

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