Le parti, nella stesura del contratto di assunzione, hanno la possibilità di prevedere dei patti speciali aggiuntivi rispetto a quanto viene disciplinato normalmente, al fine di tutelare specifiche esigenze.
È il caso ad esempio dell’introduzione nel contratto di assunzione del patto di non concorrenza o del patto di durata minima garantita.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Questo patto può essere previsto nella lettera di assunzione oppure introdotto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro oppure sottoscritto alla sua conclusione.
Lo stesso è disciplinato dal codice civile (art. 2125) che prevede quanto segue “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Il patto di non concorrenza non trova automatica applicazione nel rapporto di lavoro, quindi è necessaria la stipula in forma scritta ad substantiam.
Dalla stipula del patto di non concorrenza risulta una sorta di “indebolimento” della posizione del dipendente, in quanto sarà condizionato e limitato nella ricerca di un nuovo lavoro.
È essenziale quindi che il corrispettivo previsto per l’impegno assunto dal dipendente sia congruo.
Per l’azienda è più conveniente prevedere il pagamento del corrispettivo pattuito al termine del rapporto di lavoro, in modo da non dover versare su tali somme i contributi previdenziali (detto importo resterebbe anche escluso dalla base di calcolo del TFR).
In caso di violazione del patto da parte del dipendente, il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere dal Tribunale un’ordinanza di cessazione dell’attività intrapresa. È inoltre possibile prevedere una penale a carico del dipendente.
PATTO DI DURATA MINIMA GARANTITA (c.d. PATTO DI STABILITÀ)
È il patto con cui le parti del contratto si impegnano a non recedere dallo stesso prima che sia passato un determinato lasso di tempo stabilito nel patto stesso.
Quando un’azienda è intenzionata ad investire su un dipendente, magari con corsi di formazione, può essere utile prevedere nel contratto di assunzione una clausola di questo tipo.
Superato il periodo di prova quindi le parti non potranno recedere per tutta la durata prevista nel patto salvo il caso della giusta causa, impossibilità sopravvenuta o giustificato motivo soggettivo. In caso di mancato rispetto della durata minima, sarà corrisposto all’altra parte un indennizzo (risarcimento del danno da parte del dipendente o corresponsione al dipendente delle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla fine del periodo garantito).
Il patto di durata minima garantita può essere stipulato in favore di entrambe le parti oppure in favore di una sola.
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