Pensione di vecchiaia: requisito della inoccupazione al momento della domanda

incumulabilità pensione di vecchiaia lavoro dipendente studio paserioCon sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che presupposto indefettibile, oltre a quello dell’anzianità contributiva, affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è l’inoccupazione al momento della domanda, ovvero che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato.

Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato da:

  •  il raggiungimento dell’anzianità contributiva;
  • la cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.

 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/1992, il legislatore ha confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente, estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia.

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, dunque, una “presunzione di bisogno” che giustifica l’erogazione della prestazione sociale ai sensi dell’art. 38 della Costituzione.

La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione di reddito da lavoro, dopo il perfezionamento dei requisiti, esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione.

Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia risulta, all’evidenza, diversa rispetto al cumulo tra la pensione una volta che questa sia stata conseguita e i redditi da lavoro oppure da altra pensione.

 L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda.

La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

 

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