Con il messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015, l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione dei percettori di pensione tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia (infatti le pensioni di vecchiaia a carico sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo);
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.