Con la sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di periodo di preavviso.
Infatti, come noto, il codice civile e la disciplina contrattuale pongono a carico delle parti l’obbligo del preavviso in caso di recesso dal rapporto di lavoro; diversa è la disciplina della durata del preavviso, che può essere modificata dalle parti, in particolar modo in presenza di uno specifico rinvio da parte della contrattazione collettiva, come ad esempio nei casi in cui il datore di lavoro possa trovare difficoltà nella sostituzione del lavoratore dimissionario.
Infatti, la Corte ha precisato che una volta ammessa la disciplina da parte della contrattazione collettiva della
durata del preavviso, non può che affermarsi la legittimità della disciplina individuale alla quale la contrattazione collettiva faccia rinvio per la regolamentazione della durata del preavviso.