PERIODO DI PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Periodo di Preavviso o DimissioniNei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è previsto, nel momento della risoluzione degli stessi, per licenziamento o dimissioni, un periodo di preavviso che viene disciplinato dal codice civile (art. 2118), dalla contrattazione collettiva e dagli usi.

Il periodo di preavviso è quel periodo che va dal momento in cui una delle parti del rapporto comunica l’intenzione di recedere dal contratto al momento in cui effettivamente cessano gli effetti del rapporto di lavoro.

NATURA E REGOLAMENTAZIONE DEL PREAVVISO

Durante il preavviso la parte che recede è tenuta a prestare la propria attività regolarmente, evitando in questo modo di arrecare un danno alla controparte che si potrebbe trovare in difficoltà nel caso di cessazione immediata degli effetti del contratto. In caso di sospensione della prestazione lavorativa a causa ad esempio di malattia, infortunio o ferie, il termine del preavviso viene fatto slittare.

Il preavviso è dovuto sia quando a recedere dal contratto è il dipendente (dimissioni) sia quando è il datore di lavoro (licenziamento) e, spesso, i contratti collettivi prevedono, in quest’ultimo caso, un periodo di preavviso più lungo ritenendo il dipendente un soggetto maggiormente meritevole di tutela in queste situazioni.

Nel caso in cui la parte che recede decidesse di non rispettare il periodo di preavviso, è tenuta a riconoscere all’altra parte una somma a titolo di indennità di mancato preavviso che normalmente viene disciplinata dai contratti collettivi. Questa indennità può variare in base al livello di appartenenza del lavoratore, alla categoria e all’anzianità di servizio.

Inoltre i contratti collettivi disciplinano anche il momento del mese da cui decorrono i giorni di preavviso che possono essere sia giorni di calendario che lavorativi (ad esempio alcuni contratti fanno decorrere il periodo di preavviso dal primo o dal 16° giorno del mese).

L’indennità di mancato preavviso viene calcolata sulla retribuzione normalmente spettante al lavoratore al momento della cessazione e deve essere maggiorata dei ratei di retribuzione aggiuntiva previsti dal CCNL. Il trattamento contributivo e fiscale è il seguente:

  • Nel caso sia tenuto al pagamento il datore di lavoro, l’indennità calcolata come previsto dal CCNL viene erogata al lordo di contributi e IRPEF;
  • Nel caso sia tenuto al pagamento il lavoratore, l’indennità calcolata come previsto dal CCNL viene trattenuta dal netto dovuto al lavoratore.

ECCEZIONI

Sono previste alcune eccezioni all’obbligo del preavviso.

Il preavviso, infatti, non è dovuto nel caso di:

  • Licenziamento o dimissioni per giusta causa;
  • Risoluzione consensuale.

Il preavviso invece è sempre dovuto dal datore di lavoro in caso di:

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