PERIODO DI PROVA: CARATTERISTICHE E ADEMPIMENTI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PATTO

Periodo di Prova PaserioIl periodo di prova è un lasso temporale disciplinato con un apposito patto, il cui scopo è quello di consentire alle parti del contratto di testarsi a vicenda: il lavoratore, infatti, ha la possibilità di valutare l’esperienza lavorativa e il datore potrà valutare complessivamente il prestatore analizzando le competenze, le capacità lavorative e quelle di integrazione nel contesto aziendale.

IL FUNZIONAMENTO

Come previsto dall’art. 2096 c.c., il periodo di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità, e viene normalmente inserito nel contratto di assunzione di cui, pertanto, risulta fondamentale la sottoscrizione preventiva rispetto all’inizio della prestazione lavorativa.

In assenza di forma scritta il patto si considera come non apposto, quindi si avrà la definitiva instaurazione del contratto senza il condizionamento dell’esperimento del periodo di prova.


Cosa accade se il lavoratore viene licenziato in costanza del periodo di prova senza che la stessa sia stata regolarmente disciplinata per iscritto?


In questo caso, al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nullo, si applicherà la disciplina ordinaria del licenziamento e la conseguenti tutele a seconda delle dimensioni aziendali.

Durante lo svolgimento del periodo di prova, ai fini del corretto esperimento dello stesso, è fondamentale che il lavoratore sia effettivamente adibito alle mansioni per le quali lo stesso è stato assunto in modo da poter testare le effettive capacità dello stesso. In merito alle mansioni potrebbero sorgere due fattispecie critiche:

  • MANSIONI TROPPO GENERICHE: nel caso in cui le mansioni indicate nel contratto di assunzioni siano troppo generiche o addirittura assenti, il lavoratore licenziato durante il periodo di prova potrebbe contestare questo fatto e impugnare il recesso asserendo di non essere stato messo nelle condizioni di esperire il periodo di prova;
  • MANSIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE INDICATE: vale un analogo ragionamento rispetto al punto precedente nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito a mansioni difformi rispetto a quanto indicato nel contratto di assunzione. Parimenti, il rischio consiste nella contestazione di un recesso illegittimo in quanto lo stesso non può essere stato valutato in base a quanto indicato nel patto di prova.

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