PERIODO DI PROVA GIÀ ASSOLTO IN PRECEDENZA: È ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO STESSO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8237 del 22 aprile 2015, ha affermato l’illegittimità del licenziamento motivato dal mancato superamento del periodo di prova, nel caso in cui il lavoratore abbia già svolto, in altri periodi, le medesime attività. 
Il caso è quello di un lavoratore che ha svolto la medesima attività alle dipendenze di altra società appaltatrice che lo ha impiegato presso l’azienda che ora lo sta licenziando.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che il datore di lavoro abbia già conosciuto le attitudini professionali del lavoratore e assumendolo con le medesime mansioni e per lo svolgimento delle stesse attività, non possa usufruire del periodo di prova.
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