Con la sentenza n. 12124 dell’11 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha affermato per il periodo che va dalla reintegrazione giudiziale del lavoratore licenziato alla sentenza che dichiara definitivamente legittimo il licenziamento, ove nel detto periodo il lavoratore non abbia reso la prestazione, non sono dovuti i contributi previdenziali.
Può dunque affermarsi che non sono dovuti i contributi previdenziali, e se corrisposti dal datore all’ente previdenziale, essi sono ripetibili, per il periodo che va dalla reintegrazione giudiziale del lavoratore licenziato alla sentenza che dichiara definitivamente legittimo il licenziamento, ove nel detto periodo il lavoratore non abbia reso la prestazione, pur avendola offerta (in quanto il datore di lavoro gli ha corrisposto la retribuzione senza ammetterlo al lavoro).
Al lavoratore non compete la prestazione previdenziale richiesta per difetto del requisito contributivo, mentre per altro verso deve escludersi l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, previsto per il caso in cui il datore non corrisponda i contributi, riferendosi il principio a somme omesse ma pur sempre dovute dal datore.