Con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’INPS è intervenuto in materia di concessione di permessi ex. L. n. 104/1992 e del congedo straordinario anche in caso di unioni civili e convivenze di fatto.
In particolare l’Istituto evidenzia che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/92;
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
Si ricorda che la L. n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.