Possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione

L’INPS con la circolare n. 60 del 16/03/2017 ha fornito i primi chiarimenti circa le variazioni apportate dalla Legge 232/2016 entrata in vigore dal 01/01/2017.

A decorrere dalla suddetta data “…i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione”.

 

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