Posticipo nella fruizione dei permessi: allo scadere spetta la relativa indennità

Con la sentenza n. 4662 del 23 febbraio 2017, ha asserito che qualora sia stata disciplinata, con un accordo aziendale, la possibilità di procedere con il posticipo della fruizione dei permessi ad una certa data dell’anno successivo, non è possibile procrastinare oltre il godimento e, pertanto, in caso di mancata fruizione spetta la relativa indennità sostitutiva.

L’esistenza di eventuali usi aziendali preesistenti, se superati da un accordo integrativo aziendale, non rileva.

 

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