Preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale

congedo parentale studio paserioIl Ministero del Lavoro, con interpello n. 13 del 11 aprile 2016, ha risposto ad un quesito in materia di congedo parentale, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 è previsto, per la richiesta di congedo, un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni; alla luce di ciò, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possono continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni?

Sul punto, il Ministero ha chiarito che la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell’istituto porta a ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.

In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Con riferimento, invece, la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso. Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

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