Con la sentenza n. 20684 del 13 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che al lavoratore che fruisce dei permessi L. n. 104/1992 deve essere riconosciuta la retribuzione di produttività.
Già nei gradi di giudizio precedenti i permessi ex L. n. 104/1992 sono stati equiparati ai riposi per le lavoratrici madri, considerati come ore lavorative a tutti gli effetti.
Questa decisione conferma che il trattamento da corrispondere con riferimenti ai permessi deve essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.