PREMI DI RISULTATO: ULTERIORI BENEFICI CON IL COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI

Premio di risultato paserioLa Legge di Stabilità 2016 ha previsto un incremento della soglia di premio di risultato ammissibile alla tassazione sostitutiva agevolata al 10% in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori e con la Legge di Bilancio 2017 sono stati previsti anche dei benefici contributivi.

COSA PREVEDE LA NORMA?

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha incrementato l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risulta ora fissato in euro 3.000 (in luogo di euro 2.000 come precedentemente stabilito) nonché in euro 4.000, in luogo di euro 2.500, in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Con il D.L. n. 50/2017 è stato successivamente previsto che, sempre e solo in caso di coinvolgimento paritetico, è prevista una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore su una quota delle erogazioni predette non superiore a 800 euro e, inoltre, sulla stessa somma non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Queste condizioni sono state riprese anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E/2016 e nella recente circolare n. 5/E/2018.

QUALI SONO LE FORME DI COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI?

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale nasce con la finalità di incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

Ne deriva che non potranno costituire strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione che, evidentemente, non rappresentano una vera forma di inclusione dei lavoratori nella definizione dell’organizzazione dell’azienda.

Significa che, al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. Questo è quanto già illustrato nella circolare n. 28/E/2016.

Con la circolare n. 5/E/2018, invece, sono state fornite ulteriori specifiche precisando che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori:

  • nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività;
  • nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione (”Piano”). Il Piano è elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e può essere altresì elaborato mediante comitati paritetici aziendali costituiti secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

Il Piano deve contenere:

  1. la disamina del contesto di partenza;
  2. le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori;
  3. i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione;
  4. il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali si attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare.

A titolo puramente esemplificativo, il Piano potrebbe indicare, tra le azioni, gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (“SOP”) o i programmi di gestione partecipata (“PGP”), che già trovano riscontro nelle prassi aziendali censite dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).


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