La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3625/2020, ha disposto che, anche il premio fedeltà, previsto per il dipendente dalla contrattazione collettiva aziendale, è computabile ai fini del calcolo del TFR.
La Suprema Corte, ha precisato che:
- il TFR non risulta più calcolato sull’ultima retribuzione percepita, ma in base alla somma di quote di retribuzione annue accantonate;
- ai fini del calcolo del TFR, non contano la ripetibilità o la frequenza delle erogazioni, bensì il titolo in base al quale risultano effettuate, che, nel caso di specie, risulta la permanenza del dipendente per un certo lasso di tempo.