Con circolare n. 39 del 27/02/2017 l’INPS ha disciplinato il premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Il premio è corrisposto in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.